1. Lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 è affidato alla Direzione generale, quale organo centrale del Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro degli affari esteri, con proprio decreto, determina l'organizzazione della Direzione generale in conformità ai compiti ad essa affidati dalla presente legge.
3. La Direzione generale opera in conformità con le direttive e con le deliberazioni del Comitato direzionale di cui all'articolo 7 e attende all'istruzione delle questioni bilaterali, multilaterali e multi-bilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziati con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2.
4. La Direzione generale provvede all'individuazione degli addetti alla cooperazione di cui all'articolo 8, previa deliberazione del Comitato direzionale di cui all'articolo 7, da inviare presso le ambasciate presenti nei Paesi destinatari della cooperazione allo sviluppo italiana.
5. La Direzione generale può avvalersi dell'ausilio tecnico di consulenze esterne.